Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorche' non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 2 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;28~art4 · fonte del testo