Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorche' non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 2 febbraio 1951
