[1]Art. 3:

[2]Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974 n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma"."

Testo vigente dal 1 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 240/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1974

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974. FRANCESCO PAOLO BON…

    Art. 3 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/1957

    Questione infondata
    8 luglio 1957

    È compito dello Stato dettare norme dirette ad assicurare la preparazione culturale, scientifica, tecnica, ritenuta adeguata e necessaria per lo svolgimento delle varie professioni, e a disciplinare l'esercizio delle professioni stesse. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 33 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951 n. 28, il quale vieta l'esercizio della professione di maestro di danza classica a chi non abbia conseguito presso l'Accademia nazionale o un istituto pareggiato il relativo diploma, considerati i riflessi di ordine morale e fisico che tali insegnamenti comportano, essendo di non breve ciclo ed impartiti ad elementi prevalentemente di sesso femminile, nel periodo della fanciullezza e della prima giovinezza.

    Art. 33 cost. · Art. 3 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1951 al 1 agosto 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974 n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;28~art3 · fonte del testo