[1]Art. 3:
[2]Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974 n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma"."
Testo vigente dal 1 agosto 1974
