A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potra' essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneita', l'abilitazione all'insegnamento della danza che e' di primo o di secondo grado. L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e puo' essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna - orchestica, o per entrambe le discipline. L'abilitazione di secondo grado e' concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna - orchestica, cioe' della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica. L'abilitazione di secondo grado e' inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza. A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, e' conferita l'abilitazione di secondo grado.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;297~art6 · fonte del testo