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Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, e' ratificato con la seguente modificazione: E' aggiunto il seguente art. 9-bis: "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territori, attualmente non soggetto alla sovranita' dell'Italia in forza del Trattato di pace".

Testo in vigore dal 4 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;175~art1 · fonte del testo