Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per i servizi tecnico-scientifici connessi con la fabbricazione della penicillina e di altri prodotti, l'Istituto superiore di sanita' potra' valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' stabilito, e, ove occorra, modificato, il numero delle persone da utilizzare ai sensi del comma precedente, entro i limiti dei fondi stanziati per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'. Il relativo trattamento economico, che non potra' in ogni caso superare quello vigente per il personale statale di ruolo di grado 4°, e' determinato con decreto da adottarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Ove le persone indicate al primo comma siano adibite per servizi fuori sede, avranno titolo alle indennita' stabilite dalle disposizioni in vigore per le missioni compiute dal personale di ruolo del grado di assimilazione, che sara' indicato nello stesso decreto di incarico.
Testo in vigore dal 29 agosto 1950 al 22 dicembre 2008
