Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 16-bis (nuovo). - "Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo A, B, o C o del personale subalterno, ove vi sia la disponibilita' di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione".
Testo vigente dal 16 agosto 1951
