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Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - E' sostituito dal seguente: "I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra, nonche' ai mutilati e invalidi per fatti di guerra".
Testo in vigore dal 8 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
