"L'abilitazione alla libera docenza non e' soggetta a revisione:

  • a)nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;
  • b)nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai sensi dell'art. 118, lettera b), del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  • c)nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedra universitaria della stessa materia per la quale venne conferita la abilitazione alla libera docenza o di materie affini. "Nulla e' innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera b) dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238". Art. 4. - E' sostituito dal seguente: "Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle Commissioni giudicatrici in funzione, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovra' procedere al riesame".

Testo vigente dal 18 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-01-19;24~artunico · fonte del testo