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Il decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, e' ratificato con le seguenti modificazioni:

  • 1)la lettera c) dell'art. 2 e' sostituita con la seguente: "c) cura lo sviluppo delle attivita' assistenziali, promuove l'applicazione in esse delle direttive suggerite dalle moderne dottrine ed esperienze, assicura i collegamenti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali, e coopera eventualmente ad altre iniziative che rispondano ai fini d'interesse sociale".
  • 2)dopo il secondo comma dell'art. 3 e' aggiunto il seguente: "Per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi temporanei a persone esperte".

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;296~art1 · fonte del testo