Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1950 al 22 dicembre 2008. 178 parole tolte.
tolto: Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e' ratificato senza modificazioni. I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti: Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, e' stabilito al 31 dicembre 1950". Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero delle finanze e' autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e societa' previsti dall'art. 2, numeri 11 e 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-01-11;22~artunico · fonte del testo