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Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e' ratificato senza modificazioni. I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti: Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, e' stabilito al 31 dicembre 1950". Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero delle finanze e' autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e societa' previsti dall'art. 2, numeri 11 e 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili".
Testo in vigore dal 16 febbraio 1950 al 22 dicembre 2008
