Il testo dell'art. 50 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 50 (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. "Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art3 · fonte del testo