Art. 30 — Mancata prosecuzione o riassunzione
Il testo dell'art. 305 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".
Testo vigente dal 16 agosto 1950
