Il testo dell'art. 305 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art30 · fonte del testo