Il testo dell'art. 54 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione). - L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. "La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52. "L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. "Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art4 · fonte del testo