Il testo dell'art. 457 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa. "Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art46 · fonte del testo