Art. 46 — Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo
Il testo dell'art. 457 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa. "Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".
Testo vigente dal 16 agosto 1950
