Il testo dell'art. 454 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 454 (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art45 · fonte del testo