Il testo dell'art. 163 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. "Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. "L'atto di citazione deve contenere: 1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2° il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3° la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con' le relative conclusioni; 5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 7° l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel (ermine e nelle forme stabilite dall'art. 106, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sara' designato ai sensi dell'art. 108-bis. "L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art7 · fonte del testo