Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 7 — Contenuto della citazione

Il numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art7 · fonte su Normattiva