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La collaudazione di una linea o di linee comprese in una concessione, in applicazione dell'art. 102 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concess all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, puo' essere affidata dal Ministero dei trasporti ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ad un funzionario a riposo del Ministero stesso o di altra Amministrazione dello Stato provvisto di laurea in ingegneria. Ai funzionari a riposo incaricati di eseguire le collaudazioni di cui al presente articolo, e' corrisposta l'indennita' prevista dal decreto-legge 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 279.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
