Le esenzioni tributarie previste dall'art. 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da societa' da questi controllate, nonche' ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e societa' medesimi.

Testo vigente dal 11 giugno 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-23;573~art2 · fonte del testo