Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75. Alle operazioni in valuta estera previste dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili le norme del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento, ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto di autorizzazione di Ministro per il tesoro, che tali operazioni rivestono particolare carattere di pubblico interesse. Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento del programma di costruzioni navali previsto dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art64 · fonte del testo