[1]PROTOCOLLO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'AIUTO ALIMENTARE DEL 1971

[2]Le parti al presente Protocollo, Considerando che la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971 scade il 30 giugno 1974, Hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO I. (Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione).

[4]Con riserva delle disposizioni dell'articolo II del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti al presente Protocollo fino al 30 giugno 1975, essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entra in vigore prima del 30 giugno 1975, il presente Protocollo rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-arti · fonte su Normattiva