[1]PROTOCOLLO del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971

[2]Le parti del presente Protocollo,

[3]Considerando che la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, prorogato con Protocollo nel 1976, scade il 30 giugno 1978, Hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO I. (Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione).

[5]Con riserva delle disposizioni dell'articolo II del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti del suddetto Protocollo fino al 30 giugno 1979, essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entrera' in vigore prima del 30 giugno 1979, il presente Protocollo rimarra' il vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Testo vigente dal 19 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342~protocollo-arti · fonte del testo