• 1)Il presente Protocollo rimarra' aperto:
  • a)fino al 18 giugno 1974, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo che non avra' depositato il proprio strumento alla data indicata, e
  • b)dopo il 18 giugno 1974, all'adesione del Governo: di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterra' appropriate, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori.
  • 2)L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
  • 3)Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione del presente Protocollo, dei membri enumerati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione nelle condizioni prescritte dal Consiglio od al presente Protocollo, in conformita' della lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, sara' ritenuto enumerato nell'allegato appropriato.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-art7 · fonte su Normattiva