TRADUZIONE NON UFFICIALE TESTO DELL'ACCORDO CON I PAESI DI SPIEGAMENTO ACCORDO FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DEI PAESI BASSI ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD SULLE ISPEZIONI RELATIVE AL TRATTATO FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER L'ELIMINAZIONE DEI MISSILI NUCLEARI A RAGGIO INTERMEDIO ED A RAGGIO PIU' CORTO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE. Gli Stati Uniti d'America, il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, prendendo atto dei termini concordati fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per l'eliminazione dei missili nucleari a raggio intermedio e a raggio piu' corto, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I OBBLIGAZIONI GENERALI -1. Le attivita' di ispezione relative all'Articolo XI del Trattato fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio e a raggio piu' corto, firmato a Washington l'8 dicembre 1987, potranno aver luogo sul territorio del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d'Italia, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e saranno condotte in conformita' con i requisiti, le procedure e le intese stabilite nel Protocollo riguardante le ispezioni relative al Trattato fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio piu' corto, e in questo Accordo. -2. Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, d'ora in poi definiti Paesi di Spiegamento, concordano di facilitare l'adempimento da parte degli Stati Uniti d'America degli obblighi derivanti dal Trattato, compreso l'annesso Protocollo sulle ispezioni, sui rispettivi territori in conformita' con i requisiti, le procedure e le intese stabilite da questo Accordo. -3. Eccetto quanto qui convenuto tra gli Stati Uniti d'America ed i Paesi di Spiegamento, nulla potra' influire sulla sovrana autorita' di ciascuno Stato di far valere le proprie leggi e regolamenti nei confronti delle persone che entrino, e delle attivita' poste in essere, nell'ambito della propria giurisdizione. -4. I Paesi di Spiegamento non assumono con questo Accordo alcun obbligo ne' concedono alcun diritto che derivi dal Trattato o dal Protocollo sulle Ispezioni all'infuori di quelli espressamente assunti o concessi, con questo Accordo o, altrimenti, con il loro specifico consenso. -5. Gli Stati Uniti d'America:
- A)rimangono pienamente responsabili nei confronti dell'Unione Sovietica per l'adempimento degli obblighi posti a loro carico dal Trattato e dal Protocollo sulle ispezioni rispetto alle installazioni degli Stati Uniti situate sui territori dei Paesi di Spiegamento;
- B)si impegnano ad intraprendere su richiesta in qualsiasi momento ogni azione, che nell'esercizio dei diritti loro assicurati dal Trattato, compreso il Protocollo sulle Ispezioni, si renda necessaria per proteggere e salvaguardare i diritti riconosciuti da questo Accordo ai Paesi di Spiegamento.
Testo vigente dal 30 maggio 1988
