Art. i
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato.
[3]TRATTATO SULL'ANTARTIDE I Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Belgio, del Cile, della Repubblica francese, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell'Unione del Sud-Africa, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, e degli Stati Uniti d'America, Riconoscendo che e' nell'interesse dell'intera umanita' che l'Antartide continui ad essere sempre usata esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro od oggetto di discordie internazionali; Apprezzando i contributi sostanziali apportati alla conoscenza scientifica dalla cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica nell'Antartide; Convinti che la creazione di basi solide per la continuazione e lo sviluppo di tale cooperazione fondata sulla liberta' della ricerca scientifica nell'Antartide quale e' stata praticata nel corso dell'Anno Geofisico Internazionale e' conforme agli interessi della scienza e del progresso dell'intera umanita'; Persuasi inoltre che un trattato che assicuri l'uso dell'Antartide per soli scopi pacifici nonche' il mantenimento della concordia internazionale nell'Antartide favorira' gli scopi ed i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite; Hanno convenuto quanto segue:
[4]ARTICOLO I.
[5]1. L'Antartide verra' usata a soli scopi pacifici. Verra' proibita, tra l'altro, ogni misura di natura militare, quale la creazione di basi e fortificazioni militari, lo svolgimento di manovre militari, nonche' il collaudo di qualsiasi tipo di armi. 2. Il presente Trattato non vietera' l'uso di personale o di attrezzature militari per la ricerca scientifica o per ogni altro scopo pacifico.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
