Si riterra' la conciliazione fallita se 90 giorni dopo la notifica della raccomandazione alle Parti, nessuna di loro ha notificato all'altra Parte la propria accettazione della raccomandazione. La conciliazione si riterra' del pari fallita, qualora la Commissione non abbia potuto essere costituita nei termini previsti al terzo paragrafo del precedente art. 3, o salvo accordo contrario delle Parti se la Commissione non ha espresso la propria raccomandazione entro il termine di un anno a partire dalla data della designazione del Presidente della Commissione.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
