1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare e' fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali. 2. Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art11 · fonte su Normattiva