Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26, le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:
- 1)di eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vice-presidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;
- 2)di fissare il proprio regolamento interno, per quanto non sara' stato previsto espressamente dalla presente Convenzione;
- 3)di adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento;
- 4)di nominare l'Amministratore, di emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e di fissare le condizioni di impiego dell'Amministratore e degli altri membri del personale;
- 5)di preparare il bilancio annuale e di fissare i contributi annui;
- 6)di nominare i revisori dei conti e di approvare i conti del Fondo;
- 7)di approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, di pronunziarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell'ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformita' del paragrafo 5, dell'articolo 4, e di fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati dei versamenti provvisori affinche' le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il piu' rapidamente possibile;
- 8)di eleggere, fra i membri dell'Assemblea, coloro che faranno parte del Comitato esecutivo, conformemente agli articoli 21, 22 e 23;
- 9)di istituire tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari;
- 10)di determinare fra gli Stati che non sono parti della Convenzione e fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e degli organi sussidiari;
- 11)di dare all'Amministratore, al Comitato esecutivo e agli organi sussidiari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo;
- 12)di approvare i rapporti e di controllare le attivita' del Comitato esecutivo;
- 13)di vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni;
- 14)di adempiere ad ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Convenzione o che sia necessaria al buon funzionamento del Fondo.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
