1. I diritti all'indennizzo previsti dall'articolo 4 e all'assunzione degli oneri finanziari di cui all'articolo 5 si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 7, nei tre anni successivi alla data in cui si e' verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria puo' essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha cagionato il danno. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, il diritto del proprietario o del suo garante di presentare al Fondo una domanda di accollo degli oneri finanziari conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 5, non decade in alcun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi a partire dalla data in cui il proprietario o il suo garante e' venuto a conoscenza di una azione intrapresa contro di lui in base alla Convenzione sulla responsabilita'.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art6 · fonte su Normattiva