[1]Articolo VII

[2]1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti piu' di 2.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa come carico e' tenuto a fornire una assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia bancaria o un certificato rilasciato da un fondo internazionale di indennizzo, dell'ammontare fissato secondo i limiti di responsabilita' previsti all'articolo V, paragrafo 1, per coprire la propria responsabilita' per i danni da inquinamento conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Un certificato che attesti che un'assicurazione o garanzia finanziaria e' in corso di validita' conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, viene rilasciato per ogni nave. Esso viene rilasciato o autenticato dall'autorita' competente dello Stato di immatricolazione dopo accertamento che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Il certificato deve essere conforme al modello unito in allegato e contenere le seguenti informazioni:

  • a)nome della nave e porto di immatricolazione;
  • b)nome del proprietario e luogo ove egli ha la principale sede di affari;
  • c)tipo di garanzia;
  • d)nome e luogo della principale sede dell'assicuratore o di altra persona che conceda la garanzia e, ove occorra, luogo della sede presso la quale l'assicurazione o la garanzia e' stata stipulata o concessa;
  • e)periodo di validita' del certificato che non dovra' superare quello dell'assicurazione o della garanzia. 3. Il certificato viene redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese ne' il francese il testo dovra' essere tradotto in una di tali lingue. 4. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave ed una copia deve essere depositata presso il servizio che tiene il registro di immatricolazione della nave. 5. Un'assicurazione o altra garanzia finanziaria che possano decadere, per un motivo diverso dallo spirare del termine di validita' indicato nel certificato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, prima dello spirare di un termine di tre mesi a partire dal giorno in cui ne sia stato dato preavviso all'autorita' di cui al paragrafo 4 del presente articolo, non sono conformi alle disposizioni del presente articolo, a meno che il certificato non sia stato restituito a questa autorita' o un nuovo certificato valido non sia stato rilasciato prima della scadenza di detto termine. Le disposizioni che precedono si applicano del pari ad ogni modifica dell'assicurazione o della garanzia finanziaria che abbia per effetto di renderla tale da non soddisfare piu' le disposizioni del presente articolo. 6. Lo Stato di immatricolazione determina le condizioni del rilascio e della validita' del certificato, fatte salve le disposizioni del presente articolo. 7. I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilita' di uno Stato contraente sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti a tutti i fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati e autenticati da loro stessi. Uno Stato contraente puo' in ogni momento richiedere allo Stato di immatricolazione di procedere ad uno scambio di opinioni ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla Convenzione. 8. Ogni richiesta di riparazione per danni dovuti all'inquinamento puo' essere formulata direttamente nei confronti dell'assicuratore o della persona la quale fornisca la garanzia finanziaria che copre la responsabilita' del proprietario per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto puo', vi sia stata o meno una colpa personale del proprietario, invocare i limiti di responsabilita' previsti dall'articolo V, paragrafo 1. Il convenuto puo' inoltre avvalersi dei mezzi di difesa di cui il proprietario si potrebbe servire, ad eccezione di quelli che derivano dal fallimento o dalla messa in liquidazione del proprietario. Il convenuto puo' inoltre avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da colpa intenzionale del proprietario stesso ma non puo' avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di una azione del proprietario nei suoi riguardi. Il convenuto puo' in ogni caso obbligare il proprietario a intervenire nel processo. 9. Ogni fondo costituito da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e' disponibile solo per il pagamento degli indennizzi dovuti in base alla presente Convenzione. 10. Uno Stato contraente non autorizza una nave sottoposta alle disposizioni del presente articolo e battente la propria bandiera a commerciare se tale nave non e' fornita di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 12 del presente articolo. 11. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinche', in base alla propria legislazione nazionale, una assicurazione o altra garanzia finanziaria rispondente alle esigenze del paragrafo 1 del presente articolo coprano ogni nave, qualunque ne sia il luogo d'immatricolazione, che entri nei suoi porti o che li lasci o che arrivi ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o che ne parta quando essa trasporti effettivamente come carico piu' di 2.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa. 12. Alle navi di proprieta' dello Stato che non sono coperte da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano. Tali navi devono tuttavia essere munite di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato di immatricolazione che attesti che la nave e' di proprieta' di tale Stato e che la sua responsabilita' e' coperta nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo V, paragrafo 1. Tale certificato dovra' essere conforme per quanto possibile al modello prescritto al paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~artvii · fonte su Normattiva