[1]di pagamento
[2]I trasferimenti derivanti dal presente Accordo sono effettuati come pagamenti correnti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Convenzione. Cio' vale anche per le rendite che fossero state gia' versate in conti bloccati, da parte degli enti assicuratori obbligati, a favore dei beneficiari.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
