(1) Quando tra gli enti assicuratori o le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una prestazione provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' all'articolo 31 o 32. (2) La concessione della prestazione provvisoria spetta all'ente assicuratore presso il quale il richiedente era da ultimo assicurato; in caso dubbio, all'ente assicuratore al quale per primo sia presentata la domanda. (3) Questo ente assicuratore deve accordare all'avente diritto, a titolo di prestazione provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la legislazione per esso in vigore. (4) L'ente assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in un unico pagamento all'ente assicuratore, che ha corrisposto la prestazione provvisoria, le spese sostenute. Se l'importo, che e' stato versato all'avente diritto a titolo di prestazione provvisoria, e' superiore all'ammontare delle prestazioni definitive spettanti per il periodo corrispondente, l'ente che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle prestazioni future mediante trattenute non superiori al terzo del loro ammontare.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
