1. Gli enti assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente convenzione si libereranno validamente del loro obbligo nella moneta del loro paese. 2. Per i versamenti che, in conformita' alla presente convenzione, debbano essere effettuati dall'ente assicuratore di uno dei paesi contraenti nell'altro paese, si osserveranno gli accordi di pagamento in vigore tra i due paesi. Se non esistesse alcun servizio di pagamenti tra i due paesi contraenti, le prestazioni dovute agli aventi diritto che si trovino nell'altro paese saranno messe a loro disposizione nel paese debitore, secondo le modalita' che saranno stabilite dalle autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti. Questa regola vale anche nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate in un terzo paese col quale non esista un servizio di pagamenti.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art9 · fonte del testo