(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi, che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi contributivi e sostitutivi compiuti prima della sua entrata in vigore. (2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformita' alla presente Convenzione e alle disposizioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformita' alla presente Convenzione e alle disposizioni interne senza nuova domanda; non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni. (3) Per periodi anteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salvo quanto diversamente stabilito in un accordo aggiuntivo. (4) Le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo periodo, e al paragrafo 2 non valgono per le prestazioni dell'assicurazione malattie e della legislazione sulla tutela della madre lavoratrice; nell'assicurazione infortuni valgono solo per le rendite.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art36 · fonte del testo