Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non puo' opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art37 · fonte del testo