[1], cambiamento climatico e risorse naturali

[2]1. Le parti convengono circa la necessita' di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore e' intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attivita' intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti. 3. Le parti convengono di collaborare in materia di cambiamento climatico per adattarsi ai suoi effetti negativi, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, le parti valuteranno la possibilita' di utilizzare i meccanismi del mercato del carbonio. 4. Le parti convengono di collaborare al fine di rendere piu' efficaci per entrambe le politiche commerciali e ambientali e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione. 5. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo specifico di:

  • a)promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunita' indigene e locali, nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;
  • b)affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda il suo impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali;
  • c)sviluppare capacita' ai fini della partecipazione e dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, anche per quanto riguarda la biodiversita', la biosicurezza e i rischi chimici;
  • d)promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi ecologicamente validi;
  • e)migliorare la governance nel settore forestale, compresa la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;
  • f)prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di prodotti di organismi viventi modificati;
  • g)migliorare la qualita' dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
  • h)garantire la tutela e la conservazione del suolo nonche' la gestione sostenibile delle terre;
  • i)garantire una gestione efficace dei parchi nazionali cosi' come la designazione e la protezione delle zone di biodiversita' e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone. 6. Le parti favoriscono l'accesso reciproco ai rispettivi programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi: • creazione della rete di monitoraggio delle riserve idriche e relativa modernizzazione;
  • a)introduzione della tecnologia di dissalazione e riutilizzazione dell'acqua;
  • b)sviluppo dell'ecoturismo.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art47 · fonte su Normattiva