[1]ARTISTI E SPORTIVI
[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante dalle prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Il reddito derivante dalle attivita' svolte da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non potranno essere tassati nell'altro Stato se l'attivita' svolta nell'altro Stato e' finanziata in tutto o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato contraente, da una sua suddivisione politica o ente locale, o se viene svolta nell'ambito di un Accordo culturale o di altro tipo concluso tra i governi degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 28 luglio 2010
