[1]NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
[2]1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aereomobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresi' alla Gulf Air, ma solo per quella parte di utili derivanti dalla quota di partecipazione detenuta dallo Stato del Qatar in detta compagnia
Testo vigente dal 28 luglio 2010
