della pena 1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avra' potuto stabilire secondo l'articolo 103 paragrafo 1, capoverso b), la pena detentiva e' vincolante per tutti gli Stati Parte che non possono in alcun caso modificarla. 2. La Corte ha sola il diritto di pronunziarsi su una richiesta di revisione della sua decisione di colpevolezza o sulla pena. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al condannato di presentare tale domanda.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art105 · fonte su Normattiva