dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione 1. L'esecuzione di una pena di reclusione e' soggetta al controllo della Corte. Essa e' conforme alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che regolano il trattamento dei detenuti. 2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione. Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere piu' o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili. 3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono riservate e senza impedimenti.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art106 · fonte su Normattiva