della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione 1. La Corte puo' decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di un altro Stato. 2. La persona condannata puo' in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
