delle controversie 1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte e' risolta mediante una decisione della Corte. 2. Ogni altra controversia fra due o piu' Stati Parti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto che non e' risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, e' rinviata all'Assemblea degli Stati parti. L'Assemblea puo' adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in conformita' allo Statuto di quest'ultima

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art119 · fonte su Normattiva