retroattivita' ratione personae 1. Nessuno e' penalmente responsabile in forza del presente Statuto per un comportamento precedente all'entrata in vigore dello Statuto. Se il diritto applicabile ad un caso e' modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che e' oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sara' applicato il diritto piu' favorevole.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art24 · fonte su Normattiva