della specialita' 1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non puo' essere perseguita, punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua consegna, a meno che questi ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la persona e stata consegnata. 2. La Corte puo' sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa fornisce se del caso, informazioni supplementari secondo l'articolo 91. Gli Stati parti sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
