della qualifica ufficiale 1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante, eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilita' penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena. 2. Le immunita' o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto Internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art27 · fonte su Normattiva