[1]1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dei membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti.

[2]2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 puo' non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunita' europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e 3.

[3]3. 1 paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti.

[4]4. La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonche' dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunita'.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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