della Corte 1. La sede della Corte e' all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante"). 2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sara' in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima. 3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte puo' riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art3 · fonte su Normattiva