giuridico e poteri della Corte 1. La Corte possiede personalita' giuridica internazionale. Essa ha anche la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. La Corte puo' esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art4 · fonte su Normattiva