di funzioni 1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o il Vice Cancelliere e' sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui:

  • a)venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza grave ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, oppure
  • b)lo stesso si trova nell'incapacita' di esercitare le sue funzioni come definite dal presente Statuto. 2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un Vice-Procuratore in applicazione del paragrafo 1 e' adottata dall'Assemblea degli Stati parti a scrutinio segreto:
  • a)nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici;
  • b)nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti,
  • c)nel caso di un Vice-procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su raccomandazione del procuratore. 3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice-Cancelliere e' adottata a maggioranza assoluta dei giudici. 4. Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o Vice-Cancelliere il cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza del presente articolo ha ogni facolta' di produrre e ricevere elementi di prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di procedura e di prova. Non e' prevista in altro modo la sua partecipazione all'esame della questione.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art46 · fonte su Normattiva